contrariamente a ciò che prevale in materia di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 e seg. CC; DTF 139 III 257 consid. 4.3), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1; STF del 14 maggio 2014, inc. 5A_290/2014, consid. 3.2.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). L'art. 401 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv.