RE 1 critica la risoluzione impugnata lamentando delle irregolarità procedurali. Il reclamante eccepisce in primo luogo la violazione del principio di essere sentito, nella misura in cui la segnalazione presentata dalla madre all’Autorità di protezione non gli è mai stata trasmessa, in spregio dell’art. 39 LPMA e nonostante le richieste in tal senso (replica, punto 2.2, pag. 4-5). 2.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/3013, consid.