{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-242_2014-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116630&nX40_KEY=4921737&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49d9ccb7e9e217a2b79d9f3decf24649"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2014 9.2013.242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela e diritto di essere sentito dell’interessato. 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Una tale citazione rivela che l’Autorità di protezione, prima ancora di sentire l’interessato, ha già valutato le circostanze del caso e deciso che una curatela deve essere istituita. Per tacere del fatto che un tale modo di procedere svuota del suo senso l’audizione personale dell’interessato, che in materia di protezione dell'adulto – salvo circostanze particolari – è prescritta dalla legge anche per permettere all’Autorità di farsi un'opinione personale sullo stato della persona e sulla necessità della misura di protezione.\nMa il modo di agire dell’Autorità di protezione viola il diritto di essere sentito di RE 1 anche sotto un altro aspetto. Come visto, l’art. 401 cpv. 1 CC e la relativa giurisprudenza sviluppata dall’Alta Corte sanciscono il diritto per l’interessato di proporre una sua persona di fiducia quale curatore prima che l’Autorità gliene designi uno, e l’obbligo per quest’ultima di attirare espressamente l’attenzione su questa facoltà (oltre che di vagliare seriamente, in seguito, tale proposta). Con la convocazione del 17 settembre 2013 l’Autorità di protezione dimostra invece di non voler permettere a RE 1 di esercitare tale facoltà, avendo già individuato in CUR 1 – citata anch’ella all’udienza per essergli presentata – la persona da nominare quale sua curatrice, prima ancora di avere un qualsiasi contatto con l’interessato. Anche a tale riguardo, il diritto di essere sentito di RE 1 non è dunque stato rispettato.\nIn considerazione di quanto sopra, e vista la natura formale del diritto di essere sentito, la decisione impugnata deve essere annullata. Il reclamo merita dunque accoglimento.\n3. RE 1 solleva ulteriori censure di tipo procedurale.\nSecondo l’insorgente, nel caso concreto l’Autorità di protezione non ha “deliberato a numero completo dei suoi membri”, la risoluzione oggetto del gravame essendo infatti “sottoscritta unicamente da Presidente e segretaria”. Non trattandosi di una decisione cautelare, a suo avviso tale lacuna implica l’assoluta nullità della risoluzione (replica, punto 2.3, pag. 5).\n3.1. La censura non merita accoglimento. L’Autorità di protezione deve effettivamente deliberare a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 440 cpv. 2 CC; art. 10 cpv. 1 LPMA; v. anche art. 8 cpv. 1 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [ROPMA]). Da tale principio non si può comunque dedurre che le decisioni hanno validità unicamente se personalmente controfirmate da tutti i membri del collegio. La censura deve dunque essere respinta senza ulteriore disamina.\n3.2. Occorre tuttavia evidenziare che la procedura che ha condotto all’adozione della decisione impugnata presenta delle anomalie.\nAnzitutto, secondo quanto indicato sulla risoluzione, essa costituisce una “decisione in via di circolazione”. Ora, ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 ROPMA il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l’adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione. Pertanto nel caso concreto, trattandosi dell’istituzione di una curatela, l’Autorità di protezione non poteva deliberare secondo tale modalità.\nL’indicazione secondo cui la decisione (n. 454) è stata adottata in via di circolazione degli atti appare comunque in contrasto con l’esistenza di un “verbale della seduta telefonica” in cui l’Autorità di protezione, dopo discussione tra tutti i membri del collegio, decide l’istituzione della curatela in questione (“dopo discussione, l’ARP decide: 1. In favore di RE 1 è istituita una curatela di rappresentanza e gestione …”; trattasi sempre della decisione n. 454). Sembrerebbe quindi che, correttamente, la decisione sia stata presa mediante una deliberazione collegiale dell’Autorità di protezione e che l’indicazione “decisione in via di circolazione” costituisca un refuso (come anche l’indicazione di un’istanza datata 28 febbraio 2013, di cui non vi è traccia agli atti). In realtà, osservando il timbro apposto sul verbale in questione, emerge che la decisione impugnata non è stata adottata a seguito di quella discussione: la seduta telefonica in questione ha infatti avuto luogo il 10 ottobre 2013, ovvero sei giorni dopo l’emanazione della risoluzione impugnata, che risulta essere stata intimata già il 4 ottobre 2013 (cfr. timbro apposto in calce).\nUn tale modo di procedere si rivela del tutto irrito e non permette di comprendere – né di controllare – l’esatto svolgimento della procedura. Esso non può essere avallato da questa Camera, che richiama dunque l’Autorità di protezione ad un maggior rigore formale."}