{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-242_2014-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116630&nX40_KEY=4921737&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49d9ccb7e9e217a2b79d9f3decf24649"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2014 9.2013.242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela e diritto di essere sentito dell’interessato. 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Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).\nIn materia di protezione dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13) – il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere una misura di protezione (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 4 e 10; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad art. 447 CC n. 7; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 e seg. CC; DTF 139 III 257 consid. 4.3), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1; STF del 14 maggio 2014, inc. 5A_290/2014, consid. 3.2.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).\nL'art. 401 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).\nA livello cantonale, l’art. 37 LPMA legittima a chiedere l’adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne l’interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti e il municipio del Comune di dimora abituale. AI sensi dell’art. 38 LPMA l’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere. Giusta l’art. 39 LPMA, che concretizza il diritto di essere sentito, l’autorità regionale di protezione trasmette copia dell’istanza all’interessato (cpv. 1); se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente (cpv. 2).\n2.2. Nella fattispecie, la risoluzione impugnata scaturisce dalla segnalazione del 4 settembre 2013 di A__________ e H__________ B__________, menzionata esplicitamente nella decisione impugnata (“preso atto della segnalazione 4 settembre 2013 della signora B__________, madre dell’interessato, con la quale si comunica dell’avvenuta partenza di RE 1 dal domicilio e delle difficoltà di sostenerlo nella sua gestione personale”) e mediante la quale viene chiesto all’Autorità di protezione un immediato intervento a tutela del figlio.\nDagli atti, tuttavia, non risulta che tale segnalazione sia mai stata trasmessa all’interessato, né prima dell’adozione della risoluzione contestata, né successivamente, dopo l’esplicita richiesta in tal senso del suo legale (cfr. doc. 7). L’Autorità di protezione non contesta tale circostanza, né adduce l’esistenza di interessi pubblici o privati prevalenti che giustifichino tale modo di procedere (cfr. art. 23 cpv. 5 LPMA). Tale modo di procedere contrasta la chiara norma di cui all’art. 39 cpv. 1 LPMA e viola il diritto di essere sentito di RE 1."}