La reclamante produce il certificato comunale datato del 2012 senza la relativa approvazione da parte dell’autorità comunale, tuttavia allega pure le decisioni di accoglimento dell’assegno familiare integrativo da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, come pure l’attestazione del beneficio della rendita di invalidità da lei percepita. La sua indigenza è quindi dimostrata e i presupposti per la concessione del beneficio di assistenza giudiziaria risultano adempiuti. La domanda va pertanto accolta. 6.Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza. Eccezionalmente questo Tribunale prescinde dal loro prelievo.