Il conferimento del beneficio dell’assistenza giudiziaria presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG). La reclamante produce il certificato comunale datato del 2012 senza la relativa approvazione da parte dell’autorità comunale, tuttavia allega pure le decisioni di accoglimento dell’assegno familiare integrativo da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, come pure l’attestazione del beneficio della rendita di invalidità da lei percepita.