5.Contestualmente al reclamo, RE 1 ha formulato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il conferimento del beneficio dell’assistenza giudiziaria presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG).