A questa richiesta sono seguiti la richiesta formale 25/29 gennaio 2013 presentata dal padre dei minori e gli ulteriori solleciti della reclamante in data 12 marzo 2013, 16 maggio 2013 e 14 giugno 2013 (con rinnovo anche della richiesta di convocazione delle parti) e 31 luglio/2 agosto 2013. L'Autorità di protezione __________ ha allora reiterato la tattica dilatoria già precedentemente adottata, con riferimento ai ritardi, a suo dire, non propri ma alla procedura penale pendente. Solo in data 22 novembre 2013 – quindi dopo la presentazione del reclamo per ritardata giustizia ora in esame – l'Autorità di protezione ha per finire indetto un incontro delle parti per il 12 dicembre 2013.