4. In concreto risulta in vero che l'istanza di modifica delle relazioni personali tra padre e figli è stata presentata da RE 1 il 6 marzo 2012 e che da allora la Commissione tutoria __________ e l’Autorità di protezione __________ che si sono succedute hanno assunto una tattica palesemente e ingiustificatamente dilatoria. Una chiara e motivata decisione – munita dei rimedi giuridici – non è a tutt'oggi stata emanata, nonostante i numerosi solleciti inviati dalla reclamante e le richieste formali pure presentate dal padre dei minori.