135 I 277 consid. 4.4). 3. Nel caso in esame RE 1 ha introdotto reclamo per ritardata giustizia, per sé e per i figli minorenni PI 1 e PI 2 ritenendo che non si giustifica l’inadempienza dell’Autorità di protezione nel ridefinire i diritti di visita aggiornandoli alla situazione, ritenuto peraltro che anche il Procuratore Pubblico, nel suo scritto 10 gennaio 2013 ha segnalato di non opporsi ad una modifica o ad un ampliamento. La madre reputa che i rapporti agli atti e l’evolversi della situazione non giustificano più le restrizioni fissate nel 2011 e che per i figli l’organizzazione dei diritti di visita così come stabilita è motivo di sofferenza.