Con risposta 11 giugno 2013 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha comunicato a RE 1 di aver preso conoscenza della promozione dell’accusa avvenuta l’11 gennaio 2013 nei confronti del padre e di intendere esprimersi solo al termine della procedura penale ed ha evidenziato che “i ritardi non sono dovuti” alla loro “mancanza di tempestività” ma alla “procedura penale pendente”. Il suddetto scritto è stato contestato dalla madre il 14 giugno 2013, che ha ribadito la sofferenza dei figli e chiesto di poter disporre dei rapporti dei servizi, oltre ad essere convocata, insieme a tutte le parti coinvolte, per un aggiornamento della situazione.