{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-240_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116039&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0655c1726547bb6e935e659492452496"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ritardata giustizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:31:55", "Checksum": "d04c7b990e8cb68a2562a6de53b1fadf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.240\nRegesto:\nRitardata giustizia\n\n\n1. Il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo (art. 450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).\n2. Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento, mentre vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4).\n3. Nel caso in esame RE 1 ha introdotto reclamo per ritardata giustizia, per sé e per i figli minorenni PI 1 e PI 2 ritenendo che non si giustifica l’inadempienza dell’Autorità di protezione nel ridefinire i diritti di visita aggiornandoli alla situazione, ritenuto peraltro che anche il Procuratore Pubblico, nel suo scritto 10 gennaio 2013 ha segnalato di non opporsi ad una modifica o ad un ampliamento.\nLa madre reputa che i rapporti agli atti e l’evolversi della situazione non giustificano più le restrizioni fissate nel 2011 e che per i figli l’organizzazione dei diritti di visita così come stabilita è motivo di sofferenza. La richiesta di aggiornamento della misura è pendente dalla primavera dello scorso anno, ciò che giustificherebbe la presentazione del reclamo per ritardata giustizia.\nDal canto suo l’Autorità di protezione ritiene non possa esserle addebitato alcun ritardo, avendo, a suo dire, sempre dato risposta motivata alle richieste della reclamante, ciò con riferimento allo scritto 21 gennaio 2013 dell'allora Autorità di protezione 14 e ai suoi scritti dell'11 giugno 2013 e 8 luglio 2013. Una richiesta della signora RE 1 di ottenere un ampliamento dei diritti di visita sarebbe giunta “per posta semplice il 2 agosto 2013, durante le ferie giudiziarie” e in seguito vi sarebbe stato “il cambio di presidenza”. Sostiene inoltre di avere preso visione dell’atto d’accusa esclusivamente al momento di presentare le proprie osservazioni al reclamo e che era sua intenzione “di indire un'udienza appena fossero state date più precise indicazioni da parte della Procura pubblica”.\n4. In concreto risulta in vero che l'istanza di modifica delle relazioni personali tra padre e figli è stata presentata da RE 1 il 6 marzo 2012 e che da allora la Commissione tutoria __________ e l’Autorità di protezione __________ che si sono succedute hanno assunto una tattica palesemente e ingiustificatamente dilatoria. Una chiara e motivata decisione – munita dei rimedi giuridici – non è a tutt'oggi stata emanata, nonostante i numerosi solleciti inviati dalla reclamante e le richieste formali pure presentate dal padre dei minori.\nCerto ci si può chiedere se la decisione emanata il 21 gennaio 2013 dall'Autorità di protezione __________ non costituisse già un formale diniego all'estensione dei diritti di visita che, benché privo dei rimedi di diritto, poteva essere impugnato all'autorità superiore da una parte patrocinata da un avvocato entro gli usuali termini di legge (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 LPamm, N. 5 pag. 133). La questione può tuttavia restare aperta perché in data 22/23 gennaio 2013 RE 1 ha comunque ribadito la propria richiesta di ampliamento dei diritti di visita paterni, postulando anche una convocazione delle parti e dei servizi coinvolti – fino ad allora non avvenuta, benché preannunciata dalla Commissione tutoria in data 16 marzo 2012 – senza che l'Autorità di protezione si sia prontamente attivata. A questa richiesta sono seguiti la richiesta formale 25/29 gennaio 2013 presentata dal padre dei minori e gli ulteriori solleciti della reclamante in data 12 marzo 2013, 16 maggio 2013 e 14 giugno 2013 (con rinnovo anche della richiesta di convocazione delle parti) e 31 luglio/2 agosto 2013. L'Autorità di protezione __________ ha allora reiterato la tattica dilatoria già precedentemente adottata, con riferimento ai ritardi, a suo dire, non propri ma alla procedura penale pendente. Solo in data 22 novembre 2013 – quindi dopo la presentazione del reclamo per ritardata giustizia ora in esame – l'Autorità di protezione ha per finire indetto un incontro delle parti per il 12 dicembre 2013.\nLa circostanza – evocata dall'Autorità di protezione __________ – che vi siano stati dei cambi di presidenza, non permettono certo di giustificare dilazionamenti nei tempi di convocazioni delle parti e di decisione. Per altro, il Procuratore Pubblico con lo scritto del 10 gennaio 2013 aveva già chiaramente ribadito quanto comunicato all'Autorità di protezione il 25 aprile 2012, ossia di non opporsi alla modifica e all'ampliamento dei diritti di visita, rilevando tuttavia di non conoscere il contenuto del rapporto dell'Ufficio famiglie e minorenni (UFaM), ma che se quest'ultimo ha concluso che la situazione famigliare è tranquillizzante, non aveva nulla in contrario alla liberalizzazione dei diritti di visita. Il magistrato d'accusa si è comunque giustamente rimesso alla decisione dell'Autorità di protezione. In effetti è palesemente a quest'ultima che compete pronunciarsi – con decisione motivata – sulle istanze di estensione dei diritti di visita paterni presentate da entrambi i genitori dei minori PI 1 e PI 2, ciò indipendentemente dalle valutazioni e dalle decisioni dell'autorità penale. Decisione che – con un ritardo inaccettabile e lesivo dei diritti della reclamante – a tutt'oggi l'Autorità di protezione __________ non ha preso."}