{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-240_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116039&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0655c1726547bb6e935e659492452496"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ritardata giustizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:31:55", "Checksum": "d04c7b990e8cb68a2562a6de53b1fadf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.240\nRegesto:\nRitardata giustizia\n\n\nC. Con scritto 21 gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha riferito a RE 1 di aver ricevuto informazione dal Procuratore Pubblico che era sua intenzione deferire il padre dinnanzi alla Corte d’Assise correzionali di __________ con l’accusa di ripetuti atti con fanciulli. L’Autorità di protezione, precisando che TERZ 1 non ha mai chiesto un ampliamento del diritto di visita, ha quindi rilevato di ritenere che non ci fossero “in nessun caso i presupposti per ampliare il diritto di visita tra dei minori con il padre, finché non sarebbe stata “emessa una decisione formale”.\nCon scritto 22/23 gennaio 2013 la madre ha precisato di aver presentato la richiesta di ampliamento dei diritti di visita a seguito di una richiesta insistente dei figli, mentre il padre ha preferito mantenere un “profilo basso”, avendola tuttavia interpellata ripetutamente. Essa ha chiesto una convocazione delle parti e dei servizi coinvolti, al fine di ridefinire la situazione.\nIl 25/29 gennaio 2013 anche il padre ha preso posizione, chiedendo formalmente un ampliamento dei diritti di visita, precisando che una sua – fino ad allora – mancata richiesta era “comunque contrapposta ad una volontà chiara e precisa” da parte sua “di poter vedere i suoi figli fruendo dei più ampi diritti di visita, manifestata oralmente in ogni sede e ribadita in ogni circostanza”. Egli ha anche aggiunto di aver sempre espresso la sua volontà agli operatori del punto di incontro e di essere convinto “alla luce della richiesta presentata dai bambini” di potersi esprimere dinnanzi all'Autorità di protezione e quindi di poter manifestare direttamente a detta autorità la sua volontà di poter vedere maggiormente i figli.\nD. Un ulteriore sollecito della madre all’Autorità di protezione è stato inviato il 12 marzo 2013. Il 16 maggio 2013 la madre ha chiesto quindi ancora una volta di riattivare la pratica, specificando di aver presentato la propria richiesta di ampliamento oltre un anno prima e di avere nel frattempo sollecitato l’autorità a sei riprese. Con risposta 11 giugno 2013 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha comunicato a RE 1 di aver preso conoscenza della promozione dell’accusa avvenuta l’11 gennaio 2013 nei confronti del padre e di intendere esprimersi solo al termine della procedura penale ed ha evidenziato che “i ritardi non sono dovuti” alla loro “mancanza di tempestività” ma alla “procedura penale pendente”. Il suddetto scritto è stato contestato dalla madre il 14 giugno 2013, che ha ribadito la sofferenza dei figli e chiesto di poter disporre dei rapporti dei servizi, oltre ad essere convocata, insieme a tutte le parti coinvolte, per un aggiornamento della situazione. Anche il padre, ricevuta dalla madre una copia della lettera 11 giugno 2013, ha precisato con scritto 17 giugno 2013 all’Autorità di protezione, di non essere d’accordo che l’ampliamento dei diritti di visita sia condizionato all’esito della procedura penale, chiedendo l’emanazione di una nuova decisione concernente i diritti di visita.\nL’8 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato a entrambi i genitori che la sua “decisione è stata legata fin dall'inizio al procedimento penale” e che l'emanazione “del decreto d'accusa nei confronti del signor TERZ 1” da parte del Procuratore Pubblico “conferma che ci sono fondati dubbi sulla sua innocenza” e che “trattandosi di ripetuti atti sessuali con fanciulli, la prudenza è evidentemente d'obbligo”. Ha anche informato le parti che i rapporti dei servizi coinvolti erano a loro disposizione negli uffici dell’Autorità di protezione e visionabili su appuntamento.\nIn data 31 agosto 2013 la madre, dopo aver esaminato gli atti, ha nuovamente insistito affinché si rivedessero le modalità del diritto di visita, e ciò nell’interesse dei due figli. Con scritto 19 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha chiesto al Procuratore Pubblico di poter ricevere, al momento della sua emanazione, la decisione relativa al procedimento a carico di TERZ 1;\nE. In data 7 novembre 2013 RE 1 ha introdotto – per sé e per i figli PI 1 e PI 2 – reclamo per denegata e ritardata giustizia a questa Camera, lamentando il fatto che, malgrado sia stato emesso un atto di accusa il 26 settembre 2013 a carico del padre, l’Autorità di protezione non si sia ancora espressa sulla richiesta di modifica dell’esercizio del diritto di visita, che avviene da oltre due anni in una forma protetta creando gravi conseguenze. La reclamante chiede pertanto di ordinare all'Autorità di protezione di organizzare con sollecitudine le relazioni personali tra TERZ 1 e i figli, con tempi e modalità che riterrà idonei a salvaguardare il benessere dei minori. La madre ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nF. Il reclamo è stato intimato da questa Camera all’Autorità di protezione in data 8 novembre 2013, con l’invito a formulare eventuali osservazioni scritte nel termine di 15 giorni.\nG. Il 13 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni trasmettendo l’incarto a questa Camera, rilevando di aver sempre dato risposta motivata alle richieste di RE 1, mentre non sarebbe stata al corrente dell’atto d’accusa 26 settembre 2013 fino al momento del reclamo. Ritenendo di non aver commesso ritardata giustizia, l’Autorità di protezione ha precisato di aver avuto intenzione di indire un’udienza appena fossero state date più precise indicazioni da parte della Procura pubblica.\nH. In data 21 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha chiesto al Tribunale penale cantonale di indicare la data di aggiornamento del processo della persona a margine e, il giorno successivo, ha convocato le parti per un incontro per il 12 dicembre 2013.\nConsiderato\nin diritto"}