{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-240_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116039&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0655c1726547bb6e935e659492452496"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ritardata giustizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:31:55", "Checksum": "d04c7b990e8cb68a2562a6de53b1fadf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.240\nRegesto:\nRitardata giustizia\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di protezione del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nLardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini |\n|\nVicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda le relazioni personali tra i minori PI 1 e PI 2 e il padre TERZ 1 |\ngiudicando ora sul reclamo del 7 novembre 2013 presentato da RE 1 per ritardata giustizia ex art. 450a cpv. 2 CC da parte dell’Autorità regionale di protezione __________ e sulla domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria;\nesaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con decisione supercautelare 25 marzo 2011 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha privato TERZ 1 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, sospendendo con effetto immediato i diritti di visita, a seguito di una richiesta del Procuratore Pubblico Nicola Respini, che aveva aperto un procedimento a suo carico per sospetto di abusi di natura sessuale sui figli.\nIn data 11 aprile 2011 – dopo aver sentito i genitori – la Commissione tutoria ha ripristinato le relazioni personali esclusivamente in forma sorvegliata, mantenendo il divieto per il padre di avvicinare i figli ovunque essi si trovino e conferendo mandato all’Ufficio famiglie e minorenni di fare una valutazione del nucleo famigliare della madre;\nB. Il 6 marzo 2012 RE 1 ha chiesto una rivalutazione della situazione, con la nomina di un curatore educativo e la modifica dell’assetto relativo alle relazioni personali del padre con i figli, poiché per questi ultimi la limitazione dei diritti di visita in forma sorvegliata non sarebbe più stata idonea. TERZ 1 e PI 1 avevano infatti, a suo dire, manifestato l’esigenza di poter incontrare il genitore in un ambiente più familiare.\nCon lettera 16 marzo 2012 la Commissione tutoria, dopo aver dato atto della ricezione dell'istanza suddetta, ha comunicato a RE 1 di aver chiesto al Punto d'Incontro di __________ (dove avvengono i diritti di visita sorvegliati) e alla psicologa B__________ (che segue i minori) “degli aggiornamenti” e ha preannunciato la convocazione delle parti non appena in possesso dei relativi rapporti.\nInterpellato in data 11 aprile 2012 dalla Commissione tutoria, con scritto 25 aprile 2012 il Procuratore Pubblico ha confermato che il procedimento penale a carico del padre era tuttora in corso, ma che da parte sua nulla ostava a che il diritto di visita fosse modificato. Con lettera 7 maggio 2012 la Commissione tutoria ha chiesto nuovamente al Procuratore Pubblico di fornire qualche elemento supplementare, ritenuta la necessità di “maggiori informazioni” prima di “liberalizzare il diritto di visita”. A seguito di un sollecito del 7/8 maggio 2012 della madre, il 15 maggio 2012 la Commissione tutoria ha comunicato di aver chiesto l’aggiornamento della situazione a tutte le parti coinvolte, al fine di poter decidere sulla richiesta.\nDopo un nuovo sollecito della madre presentato in data 7/10 settembre 2012, la Commissione tutoria ha chiesto ancora al Procuratore Pubblico un aggiornamento sulla procedura in corso (cfr. lettera 13 settembre 2012), come pure un rapporto alla psicologa B__________ (cfr. lettera 18 settembre 2012). Il 9 novembre 2012 la medesima Autorità ha quindi nuovamente sollecitato l’aggiornamento richiesto al Procuratore Pubblico, come pure un parere della dr. med. S__________, che seguiva il padre e un rapporto al Punto d’Incontro di __________.\nIn data 21 settembre 2012 la Commissione tutoria ha informato la signora RE 1 degli accertamenti messi in atto rilevando che non appena sarebbe stata in possesso degli esiti degli accertamenti gliene avrebbero dato comunicazione.\nIl 17/31 ottobre 2012 la psicologa B__________ ha trasmesso il suo rapporto alla Commissione tutoria. Non risulta dagli atti che il medesimo sia stato intimato a RE 1.\nIn data 9 novembre 2012 la Commissione tutoria ha interpellato ancora il Procuratore Pubblico chiedendogli un aggiornamento sul procedimento penale e di dire se vi fosse “la possibilità di entrare nel merito di una maggiore liberalizzazione del diritto di visita” (cfr. lettera 9 novembre 2012).\nIl Punto d'Incontro e la dr. med. S__________ hanno trasmesso i loro rapporti alla Commissione tutoria rispettivamente il 21 novembre 2012 e il 27 novembre 2012. Non risulta dagli atti che i medesimi siano stati intimati a RE 1.\nLa madre ha quindi nuovamente sollecitato la Commissione tutoria il 6 dicembre 2012. Detta autorità ha a quel momento ancora chiesto un aggiornamento al Procuratore Pubblico indicando a quest'ultimo che gli necessitava allo scopo di “dare finalmente una risposta all'avv. PR 1” patrocinatore di RE 1.\nCon scritto 10 gennaio 2013 il Procuratore Pubblico ha sintetizzato all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – le risultanze degli accertamenti dell'istruttoria penale e delle tesi contrarie dell'imputato, rilevando che sarà comunque la Corte a statuire in merito all'esistenza o meno del reato. Il magistrato d'accusa ha poi anche aggiunto di non conoscere il contenuto del rapporto allestito dall'Ufficio delle famiglie e minorenni, non essendogli stato trasmesso, ma che “se quest'ultimo ha concluso che la situazione familiare è tranquillizzante” non aveva nulla in contrario a che il diritto di visita fosse liberalizzato."}