Nemmeno nelle osservazioni del 27 novembre 2013, l’Autorità di protezione ha fornito ulteriori elementi a sostegno della sua decisione e al fatto che la curatrice da essa prescelta sia più idonea ad adempiere il mandato. Peraltro nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha riconosciuto alla reclamante di avere funto fino ad ora – con la propria vicinanza al fratello – “da elemento stabilizzante”. Il reclamo merita pertanto accoglimento. I dispositivi n. 2, 3 e 4 della decisione impugnata vanno di conseguenza annullati e l’incarto retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________ affinché provveda a emanare una nuova decisione debitamente motivata.