Tale scarna motivazione non può essere considerata sufficiente, né verificata dalla scrivente Camera, non risultando nulla agli atti che la confermi. Tanto meno può essere ritenuto sufficiente un generico riferimento al fatto che “in situazioni come quella in esame un curatore esterno alla famiglia risulta oltremodo indicato per evitare di compromettere la buona collaborazione e intesa tra i fratelli” e a scelte che potrebbero “provocare l'insorgere di potenziali conflitti intra-famigliari”.