L’Autorità di protezione ha motivato il proprio rifiuto alla nomina di RE 1, sostenendo che “la candidata proposta dall’interessato non ha potuto essere presa in considerazione per motivi coperti dal segreto professionale con la conseguenza che non sono stati posti a conoscenza dell’interessato”. Tale scarna motivazione non può essere considerata sufficiente, né verificata dalla scrivente Camera, non risultando nulla agli atti che la confermi.