; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurigo 2012, n. 3 ad art. 401 CC). 5. Nel caso in esame, RE 1 interpone reclamo contro il rifiuto dell’Autorità di protezione a nominarla curatrice generale del fratello, sostenendo che le condizioni psichiche di quest’ultimo non gli permettono di instaurare facilmente una relazione con persone estranee, non parlando egli peraltro l’italiano. Nel gravame, sottoscritto anche dall'interessato PI 1, essa evidenzia che pure la madre aveva espresso per iscritto la volontà che fosse la figlia ad occuparsi di lei e del figlio. Inoltre, ricorda che emerge dal certificato medico prodotto sub doc A della dr.