I motivi enunciati dall'art. 401 cpv. 1 permettono evidentemente di ignorare le proposte fatte dall'interessato, ma nel caso dell'art. 401 cpv. 2, l'autorità di protezione dispone di un margine d'apprezzamento maggiore e può, in particolare – anche se la persona proposta adempie le condizioni richieste – non dare seguito ai desideri delle persone vicine a motivo del fatto che un'altra persona sembra più idonea ad adempiere il mandato (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., loc. cit.; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurigo 2012, n. 3 ad art. 401 CC).