Essi possono anche proporre se stessi quali curatori (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., loc. cit.). I desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato sono importanti in particolare quando l’interessato non si esprime, non può esprimersi o non suggerisce una persona idonea mentre ciò è invece possibile per la famiglia (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, n. 547 pag. 250). L'autorità deve tuttavia vegliare a che non esista un conflitto d'interessi tra la persona da proteggere e quella che si propone quale curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2). I motivi enunciati dall'art. 401 cpv.