2 CC, conferisce in effetti ai congiunti e alle altre persone vicine all'interessato il diritto di proporre qualcuno quale curatore; i loro desideri sono presi in considerazione ma solo nella misura del possibile (Steinauer/Fountoulakis, Droit des persone physiques et de la protection de l'adulte, Fribourg 2014, n. 1174 pag. 522; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2). Essi possono anche proporre se stessi quali curatori (Steinauer/Fountoulakis, op.