STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.1). Peraltro, le possibilità di successo di una curatela aumentano se l’interessato può designare una persona di sua fiducia. Il principio dell’autonomia della persona è al centro delle suddette normative, ancor più che nel vecchio diritto (cfr. RMA, 2014, p. 113). La revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ha per contro abbandonato il diritto di preferenza che l'art. 380 vCC accordava ai parenti e al coniuge di essere designati tutori prima dei terzi. L'art. 401 cpv. 2 CC, conferisce in effetti ai congiunti e alle altre persone vicine all'interessato il diritto di proporre qualcuno quale curatore;