Di conseguenza, per l'art. 401 cpv. 1 CC, ha tutt'ora valore il principio secondo cui l’autorità ha il dovere di valutare la proposta dell’interessato quanto alla persona del curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1; DTF 140 III 1 consid. 6, non pubblicato). Nell’ambito del vecchio diritto, in principio l’autorità tutoria nominava come tutore la persona proposta dall’interessato, a meno che “gravi motivi” non vi si opponessero. Tale disposizione mirava a proteggere l’interesse pubblico e non l’interesse privato del beneficiario della misura (DTF 140 III 1 consid. 3.1.2, non pubblicato; STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid.