L'autorità deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (cfr. sentenza CDP del 17 aprile 2014, inc. 9.2014.2). Come meglio si dirà nel seguito, nel caso in esame l'Autorità di protezione non esplicita in alcun modo le motivazioni che l'hanno indotta a rifiutare la richiesta dell’interessato. 3.