questo diritto è garantito dall'art. 26 vLPamm il quale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e l'estensione della motivazione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm n. 1); L’obbligo di motivazione implica che il destinatario della decisione possa capire perché l'autorità giudicante abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: