Il diritto di essere sentito è un diritto di natura formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo diritto è garantito dall'art. 26 vLPamm il quale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e l'estensione della motivazione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm n. 1);