2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm). La decisione del 14 marzo 2013 è stata inviata dall’Autorità di protezione il 23 settembre 2013 e recapitata alla reclamante il 30 settembre 2013. Il reclamo, trasmesso alla scrivente Camera il 30 ottobre 2013 e ricevuto dalla medesima il giorno successivo, è quindi tempestivo. 2. Il diritto di essere sentito è un diritto di natura formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata.