{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-238_2014-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116635&nX40_KEY=4921735&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05b7fe3c40dd4c146d0a0379ba2865df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.238"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.07.2014 9.2013.238"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto di essere sentito; motivazione decisione; scelta curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:26:59", "Checksum": "2edd72c2a5b163513c68866b720572b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.07.2014 9.2013.238\nRegesto:\nDiritto di essere sentito; motivazione decisione; scelta curatore\n\n\nLa revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ha per contro abbandonato il diritto di preferenza che l'art. 380 vCC accordava ai parenti e al coniuge di essere designati tutori prima dei terzi. L'art. 401 cpv. 2 CC, conferisce in effetti ai congiunti e alle altre persone vicine all'interessato il diritto di proporre qualcuno quale curatore; i loro desideri sono presi in considerazione ma solo nella misura del possibile (Steinauer/Fountoulakis, Droit des persone physiques et de la protection de l'adulte, Fribourg 2014, n. 1174 pag. 522; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2). Essi possono anche proporre se stessi quali curatori (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., loc. cit.). I desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato sono importanti in particolare quando l’interessato non si esprime, non può esprimersi o non suggerisce una persona idonea mentre ciò è invece possibile per la famiglia (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, n. 547 pag. 250). L'autorità deve tuttavia vegliare a che non esista un conflitto d'interessi tra la persona da proteggere e quella che si propone quale curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2).\nI motivi enunciati dall'art. 401 cpv. 1 permettono evidentemente di ignorare le proposte fatte dall'interessato, ma nel caso dell'art. 401 cpv. 2, l'autorità di protezione dispone di un margine d'apprezzamento maggiore e può, in particolare – anche se la persona proposta adempie le condizioni richieste – non dare seguito ai desideri delle persone vicine a motivo del fatto che un'altra persona sembra più idonea ad adempiere il mandato (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., loc. cit.; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurigo 2012, n. 3 ad art. 401 CC).\n5. Nel caso in esame, RE 1 interpone reclamo contro il rifiuto dell’Autorità di protezione a nominarla curatrice generale del fratello, sostenendo che le condizioni psichiche di quest’ultimo non gli permettono di instaurare facilmente una relazione con persone estranee, non parlando egli peraltro l’italiano. Nel gravame, sottoscritto anche dall'interessato PI 1, essa evidenzia che pure la madre aveva espresso per iscritto la volontà che fosse la figlia ad occuparsi di lei e del figlio. Inoltre, ricorda che emerge dal certificato medico prodotto sub doc A della dr. Med. M__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che “PI 1 ha bisogno di un altro tutore e accetta solo in persona della sorella RE 1, raccomandata anche dalla madre quando è stata meglio”. Anche la suddetta specialista ha ricordato che l’interessato non parla l’italiano.\nL’Autorità di protezione ha motivato il proprio rifiuto alla nomina di RE 1, sostenendo che “la candidata proposta dall’interessato non ha potuto essere presa in considerazione per motivi coperti dal segreto professionale con la conseguenza che non sono stati posti a conoscenza dell’interessato”. Tale scarna motivazione non può essere considerata sufficiente, né verificata dalla scrivente Camera, non risultando nulla agli atti che la confermi. Tanto meno può essere ritenuto sufficiente un generico riferimento al fatto che “in situazioni come quella in esame un curatore esterno alla famiglia risulta oltremodo indicato per evitare di compromettere la buona collaborazione e intesa tra i fratelli” e a scelte che potrebbero “provocare l'insorgere di potenziali conflitti intra-famigliari”. Nemmeno nelle osservazioni del 27 novembre 2013, l’Autorità di protezione ha fornito ulteriori elementi a sostegno della sua decisione e al fatto che la curatrice da essa prescelta sia più idonea ad adempiere il mandato. Peraltro nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha riconosciuto alla reclamante di avere funto fino ad ora – con la propria vicinanza al fratello – “da elemento stabilizzante”.\nIl reclamo merita pertanto accoglimento. I dispositivi n. 2, 3 e 4 della decisione impugnata vanno di conseguenza annullati e l’incarto retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________ affinché provveda a emanare una nuova decisione debitamente motivata.\n6. L'Autorità regionale di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili, la reclamante non avendole reclamate e non essendo patrocinata.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto.\nDi conseguenza:\n1.1. I dispositivi n. 2, 3 e 4 della decisione 14 marzo 2013/23 settembre 2013 sono annullati.\n1.2. Gli atti sono ritornati all'Autorità regionale di protezione __________ per nuova decisione ai sensi dei considerandi.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}