{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-238_2014-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116635&nX40_KEY=4921735&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05b7fe3c40dd4c146d0a0379ba2865df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.238"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.07.2014 9.2013.238"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto di essere sentito; motivazione decisione; scelta curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:26:59", "Checksum": "2edd72c2a5b163513c68866b720572b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.07.2014 9.2013.238\nRegesto:\nDiritto di essere sentito; motivazione decisione; scelta curatore\n\n\nDal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo diritto è garantito dall'art. 26 vLPamm il quale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e l'estensione della motivazione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm n. 1);\nL’obbligo di motivazione implica che il destinatario della decisione possa capire perché l'autorità giudicante abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (cfr. sentenza CDP del 17 aprile 2014, inc. 9.2014.2).\nCome meglio si dirà nel seguito, nel caso in esame l'Autorità di protezione non esplicita in alcun modo le motivazioni che l'hanno indotta a rifiutare la richiesta dell’interessato.\n3. Per l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo (cifra 1); le persone vicine all’interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cifra 3).\nPer vicina all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente che gli interessi di quest'ultimo vengano salvaguardati (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 25; DTF 122 I 18 consid. 2c/bb).\nTra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione.\nNel caso in esame, la reclamante, sorella dell'interessato, può di conseguenza essere riconosciuta come persona vicina ed è pertanto legittimata ad agire nel caso in esame.\n4. A norma dell’art. 400 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.\nIn virtù dell’art. 401 CC quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta ad investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (cpv. 2); se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).\nSecondo il messaggio del Consiglio federale, l’art. 401 CC corrisponde all’art. 381 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2012 (FF 2006 6439 ad art. 401 CC). Né i lavori parlamentari, né il suddetto messaggio indicano che il legislatore intendeva distanziarsi da questa disposizione e dalla relativa giurisprudenza nell’ambito del nuovo diritto della protezione dell’adulto.\nDi conseguenza, per l'art. 401 cpv. 1 CC, ha tutt'ora valore il principio secondo cui l’autorità ha il dovere di valutare la proposta dell’interessato quanto alla persona del curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1; DTF 140 III 1 consid. 6, non pubblicato).\nNell’ambito del vecchio diritto, in principio l’autorità tutoria nominava come tutore la persona proposta dall’interessato, a meno che “gravi motivi” non vi si opponessero. Tale disposizione mirava a proteggere l’interesse pubblico e non l’interesse privato del beneficiario della misura (DTF 140 III 1 consid. 3.1.2, non pubblicato; STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.1).\nPeraltro, le possibilità di successo di una curatela aumentano se l’interessato può designare una persona di sua fiducia. Il principio dell’autonomia della persona è al centro delle suddette normative, ancor più che nel vecchio diritto (cfr. RMA, 2014, p. 113)."}