{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-238_2014-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116635&nX40_KEY=4921735&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05b7fe3c40dd4c146d0a0379ba2865df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.238"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.07.2014 9.2013.238"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto di essere sentito; motivazione decisione; scelta curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:26:59", "Checksum": "2edd72c2a5b163513c68866b720572b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.07.2014 9.2013.238\nRegesto:\nDiritto di essere sentito; motivazione decisione; scelta curatore\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la nomina di CUR 1 quale curatrice generale del fratello PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 30 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo/23 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1, nato il __________ 1961, è stato dichiarato interdetto con decisione del 14 febbraio 1996 dalla Divisione degli interni, siccome affetto da problemi psichiatrici. Tramite decisione del 1 marzo 1996 la Delegazione tutoria del comune di __________ ha quindi posto l’interessato sotto l’autorità parentale della madre, H__________ K__________, ai sensi dell’art. 385 cpv. 3 vCC, anziché sottoporlo a tutela.\nB. A seguito di una grave malattia della madre, la sorella dell’interes-sato, RE 1, ha indicato con scritto 4 settembre 2012 alla Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria) di essere disposta a sostituirla, assumendo la tutela del fratello. RE 1 è quindi stata sentita dal Delegato della Commissione tutoria il 10 ottobre 2012. Quest’ultimo ha indicato l’intenzione di nominare in veste di tutore una persona estranea alla famiglia. RE 1 ha invece precisato la propria intenzione ad assumere personalmente il mandato, ritenendo di avere le capacità per assolverlo. Contestualmente, a seguito di un incontro con il Delegato della Commissione tutoria, con istanza 18 ottobre 2012 la madre, H__________ K__________, ha chiesto di istituire una curatela volontaria a suo favore, con la nomina della figlia quale curatrice.\nC. Con scritto 18 dicembre 2012, PI 1 ha chiesto, in vista dell’entrata in vigore del nuovo diritto sulla protezione degli adulti, l’istituzione di una curatela volontaria con la nomina di sua sorella quale curatrice. Egli ha prodotto un certificato medico della dr. Med. M__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, nel quale è indicato che essendo la madre in stato terminale della malattia oncologica, occorreva nominare un altro tutore e l’interessato “accetta solo la persona della sorella RE 1, raccomandata anche dalla madre quando è stata meglio”.\nTramite scritto 15 dicembre 2012 la madre ha invece dichiarato di voler provvedere personalmente, insieme alla figlia RE 1 e alla nipote A__________ B__________, alla gestione delle sue risorse finanziarie (rendita AVS). Essa è poi deceduta il 19 dicembre 2012 a M__________, in Bosnia Erzegovina.\nD. In data 8 marzo 2013 è avvenuto un incontro presso l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata dal 1 gennaio 2013 alla Commissione tutoria, per presentare a PI 1 la curatrice scelta per rappresentarlo. All’incontro era presente anche la sorella dell’interessato, che ha ribadito la sua volontà e disponibilità di assumere il mandato. PI 1, che non parla l’italiano, ha affermato per il tramite della sorella di essere malato e ha chiesto di poter lasciare la sala. La sorella ha quindi illustrato l’incapacità del fratello di affrontare un incontro con altre persone e la conseguente esigenza che diventi lei la curatrice, non potendo egli accettare un curatore esterno.\nE. Con decisione 14 marzo/23 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha nominato CUR 1 quale curatrice generale di PI 1.\nF. Contro la suddetta decisione è insorta il 30 ottobre 2013 RE 1, con un gravame sottoscritto anche dal fratello PI 1, sostenendo di essere in grado di assumere il mandato di curatrice generale del fratello, come peraltro desiderato dal medesimo e dalla precedente tutrice, madre di entrambi.\nG. Tramite scritto 27 novembre 2013, l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere particolari osservazioni e di confermare la decisione impugnata.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\nLa decisione del 14 marzo 2013 è stata inviata dall’Autorità di protezione il 23 settembre 2013 e recapitata alla reclamante il 30 settembre 2013. Il reclamo, trasmesso alla scrivente Camera il 30 ottobre 2013 e ricevuto dalla medesima il giorno successivo, è quindi tempestivo.\n2. Il diritto di essere sentito è un diritto di natura formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata."}