28.―, ciò non appare essere conforme allo spirito della legge e un simile importo è parificabile all'importo riconosciuto alle casalinghe in caso di danno (cfr. DTF 132 III 321, consid. 3.7.1 pag. 337). Nel caso concreto la curatrice si è occupata di mansioni ben più complesse delle usuali attività domestiche, tra cui lo sfratto del curatelato, e la tariffa oraria postulata si è limitata al minimo legale. Tenendo conto dell'unica motivazione addotta dall'autorità di primo grado, ossia delle difficili condizioni economiche del curatelato, la riduzione auspicata non appare appropriata.