parimenti tale avviso è stato trasmesso anche con sufficiente anticipo rispetto al raggiungimento della soglia di fr. 3'000.―. Pertanto l'autorità disponeva del tempo necessario per reagire prima che fosse effettivamente oltrepassato detto limite, ciò che però non ha fatto e non vi è spiegazione alcuna in merito a tale omissione. In prima battuta l'autorità di prime cure ha motivato la propria decisione con la mancanza dell'avviso tempestivo per il superamento della soglia di fr. 3'000.―. Soltanto in sede di risposta - dopo aver appurato di aver ricevuto tale avviso - l'autorità di prime cure ha fatto valere la riduzione del 25% (cfr. art. 18 cpv. 2 vRTut).