Quest'ultimo capoverso aveva lo scopo di adeguare la remunerazione del curatore alle capacità finanziarie dell'interessato - conformemente all’art. 416 vCC, applicabile ex legge per il tutore, ma anche per il curatore (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a ed., pag. 412 no. 1133a) - tuttavia non indicava parametri di valutazione di queste ultime (sentenza ICCA del 5 febbraio 2007, inc. 11.2005.121, cons. 13). 4. Nella fattispecie la curatrice - nel proprio scritto dell'11 maggio 2011 - ha segnalato che vi sarebbe stato da attendersi un superamento del limite di fr. 3'000.― a causa di: