L'art. 18 vRTut era così formulato: 1Se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività. 2L’onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica. Quest'ultimo capoverso aveva lo scopo di adeguare la remunerazione del curatore alle capacità finanziarie dell'interessato - conformemente all’art. 416 vCC, applicabile ex legge per il tutore, ma anche per il curatore (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a ed.