Secondo l'art. 3 cpv. 3 vRTut “Le spese della misura di tutela, quando anticipate dalla commissione tutoria e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.” L'art. 17 vRTut disponeva quanto segue: "1L’indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. 2È riconosciuta un’indennità di fr. 40.-- l’ora fino ad un massimo di fr. 3000.― annui. In alternativa, se la misura tutoria comporta l’amministrazione di reddito e/o sostanza sono applicabili i seguenti criteri: a) annualmente l’1% del reddito lordo del pupillo e