Prima del 1° gennaio 2013 il riconoscimento della mercede era regolato dagli art. 416 vCC, 19 vLTut e 16-18 vRTut del diritto anteriore. L'art. 49 vLTut prevedeva che “tutori, curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.” Per l'art. 19 vLTut “i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dalla commissione tutoria (cpv. 2)”. Secondo l'art. 3 cpv.