{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-237_2014-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119134&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b72d03cd66883589979702fc6ed6716"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2013.237"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mercede del curatore, avviso del superamento di fr. 3000.-"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:34", "Checksum": "14c71ea1e7b92d405e4e72afea2ae92a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2013.237\nRegesto:\nMercede del curatore, avviso del superamento di fr. 3000.-\n\n\nSecondo l'art. 3 cpv. 3 vRTut “Le spese della misura di tutela, quando anticipate dalla commissione tutoria e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.”\nL'art. 17 vRTut disponeva quanto segue:\n\"1L’indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento.\n2È riconosciuta un’indennità di fr. 40.-- l’ora fino ad un massimo di fr. 3000.― annui. In alternativa, se la misura tutoria comporta l’amministrazione di reddito e/o sostanza sono applicabili i seguenti criteri:\na) annualmente l’1% del reddito lordo del pupillo e\nb) il 2‰ della sostanza attiva netta.\n3Se la remunerazione calcolata in base al capoverso precedente appare eccessiva tenuto conto del lavoro svolto, l’autorità tutoria può, con decisione motivata, ridurla proporzionalmente.\n4In casi particolari, e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3000.―.\n5Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti.\"\n3. L'art. 18 vRTut era così formulato:\n1Se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.\n2L’onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.\nQuest'ultimo capoverso aveva lo scopo di adeguare la remunerazione del curatore alle capacità finanziarie dell'interessato - conformemente all’art. 416 vCC, applicabile ex legge per il tutore, ma anche per il curatore (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a ed., pag. 412 no. 1133a) - tuttavia non indicava parametri di valutazione di queste ultime (sentenza ICCA del 5 febbraio 2007, inc. 11.2005.121, cons. 13).\n4. Nella fattispecie la curatrice - nel proprio scritto dell'11 maggio 2011 - ha segnalato che vi sarebbe stato da attendersi un superamento del limite di fr. 3'000.― a causa di: “diversi problemi inerenti all'ottenimento delle prestazioni USSI con diverse presenze a colloqui”, “problemi col nuovo appartamento e è in atto un'istanza di sfratto, ciò richiederà ulteriore impegno nelle pratiche per la ricerca del nuovo alloggio”.\nL'autorità di primo grado ammette di aver ricevuto tale scritto ed esso figura nell'incarto, tuttavia va rilevato che la medesima autorità non ha dato alcun riscontro allo stesso.\nQualora l'allora Commissione tutoria avesse voluto rifiutare la possibilità alla curatrice di proseguire il mandato così come prospettato, avrebbe dovuto prendere posizione esplicitamente e comunicarglielo tempestivamente.\nSi osserva anche che la lettera della reclamante era debitamente motivata da varie faccende concernenti il curatelato e comprese nelle mansioni a lei attribuite; parimenti tale avviso è stato trasmesso anche con sufficiente anticipo rispetto al raggiungimento della soglia di fr. 3'000.―. Pertanto l'autorità disponeva del tempo necessario per reagire prima che fosse effettivamente oltrepassato detto limite, ciò che però non ha fatto e non vi è spiegazione alcuna in merito a tale omissione.\nIn prima battuta l'autorità di prime cure ha motivato la propria decisione con la mancanza dell'avviso tempestivo per il superamento della soglia di fr. 3'000.―. Soltanto in sede di risposta - dopo aver appurato di aver ricevuto tale avviso - l'autorità di prime cure ha fatto valere la riduzione del 25% (cfr. art. 18 cpv. 2 vRTut).\nLa maggior parte dei casi di curatela presenta difficoltà in ambito economico e una situazione finanziaria critica, che richiede la gestione da parte di un curatore.\nSe per l'applicazione dell'art. 18 cpv. 2 vRTut si considerasse questo aspetto come unico criterio determinante, la riduzione sarebbe applicabile a quasi tutti i casi di curatela, condurrebbe a ridurre in modo pressoché sistematico le mercedi dei curatori e soprattutto la tariffa oraria minima fissata in fr. 40.― diminuirebbe a soli fr. 28.―, ciò non appare essere conforme allo spirito della legge e un simile importo è parificabile all'importo riconosciuto alle casalinghe in caso di danno (cfr. DTF 132 III 321, consid. 3.7.1 pag. 337).\nNel caso concreto la curatrice si è occupata di mansioni ben più complesse delle usuali attività domestiche, tra cui lo sfratto del curatelato, e la tariffa oraria postulata si è limitata al minimo legale.\nTenendo conto dell'unica motivazione addotta dall'autorità di primo grado, ossia delle difficili condizioni economiche del curatelato, la riduzione auspicata non appare appropriata.\nGiova inoltre rammentare che da parte dell'autorità di prima istanza non vi sono critiche sulla gestione del mandato e sulle varie poste figuranti nella nota della reclamante.\nL'unica correzione da apporre riguarda il costo delle fotocopie, alle quali viene applicata la tariffa usuale di fr. 0.20 ciascuna, pertanto le spese vengono ridimensionate in fr. 365.― (arrotondando per eccesso).\nDi conseguenza la mercede e le spese della curatrice vanno approvate per complessivi fr. 4'627.―.\n5. Pertanto il reclamo è parzialmente accolto.\nData la situazione non si prelevano né tassa né spese di giustizia."}