{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-237_2014-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119134&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b72d03cd66883589979702fc6ed6716"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2013.237"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mercede del curatore, avviso del superamento di fr. 3000.-"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:34", "Checksum": "14c71ea1e7b92d405e4e72afea2ae92a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2013.237\nRegesto:\nMercede del curatore, avviso del superamento di fr. 3000.-\n\n|\nassistito dalla segretaria |\nScheurich |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione, |\n|\n|\nper quanto riguarda la mercede riconosciutale |\ngiudicando sul reclamo del 29 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18/24 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il 1969 ed è deceduto l' 2012.\nNel luglio 2010 egli aveva chiesto la nomina di un curatore soprattutto a causa della sua situazione debitoria.\nCon risoluzione del 30 settembre 2010 l'allora Commissione tutoria regionale __________ aveva istituito in suo favore una curatela volontaria ai sensi dell'art. 394 vCC, per lo svolgimento del relativo mandato era stata designata la signora RE 1, __________.\nA seguito dei cambiamenti di domicilio del curatelato il caso era stato assunto dapprima dall'allora Commissione tutoria regionale __________ (risoluzione del 25 luglio 2011) e successivamente trasferito a quella di __________ (risoluzione 10 settembre 2012).\nB. Per la gestione riguardante l'anno 2011 la curatrice, RE 1, ha presentato il rendiconto, il rapporto morale e la propria richiesta di mercede consistente in fr. 4'220.― (ossia 105,5 ore a fr. 40.―/h) e spese di fr. 502,50.\nC. Mediante decisione del 18/24 ottobre 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha approvato il rendiconto e il rapporto morale, ma ha ridotto l'indennità per le prestazioni alla soglia legale di fr. 3'000.―, poiché la curatrice non ne aveva preventivamente comunicato il superamento (art. 17 vRTut) e ha riconosciuto interamente le spese summenzionate.\nD. Contro questa risoluzione RE 1 ha introdotto un reclamo in data 29 ottobre 2013, lamentando il ritardo nell'approvazione e indicando di aver debitamente informato l'Autorità di protezione - con scritto dell'11 maggio 2011 - che nello svolgimento del mandato avrebbe sorpassato il limite di fr. 3'000.―. Di conseguenza la reclamante chiede che sia riconosciuta la mercede richiesta.\nE. Nella risposta del 18 novembre 2013 l'Autorità di protezione si rimette al giudizio della scrivente Camera e rileva che: vi è stata della corrispondenza con la curatrice per la correzione del rendiconto, che ha comportato un ritardo nella sua approvazione; è stata rinvenuta la lettera dell'11 maggio 2011, ma l'allora Commissione tutoria non aveva dato il proprio benestare al superamento. L'Autorità di protezione osserva che il caso in esame non era particolarmente difficile; la riduzione della mercede si giustificherebbe a causa delle condizioni economiche dell'interessato e del fatto che essa sarebbe a carico dell'ente pubblico.\nF. Con replica del 21 novembre 2013 RE 1 fa notare che le correzioni sono state apportate nel mese di agosto 2012 e di aver risposto in modo celere alle richieste dell'Autorità di protezione; che sarebbe stato sufficiente che quest'ultima rispondesse al suo scritto dell'11 maggio 2011. Ella contesta che il caso non fosse complesso, poiché ella ha riferito nella propria lettera del 3 aprile 2011 la difficoltà di incontrare il curatelato e di ottenerne la collaborazione; inoltre egli era esigente - anche per il suo stato di salute, la chiamava quasi quotidianamente - ed è stato sfrattato; l'impegno profuso risulterebbe dalla nota dettagliata. Delle altre argomentazioni si dirà eventualmente nel seguito, per quanto necessario alla trattazione del gravame.\nG. In data 4 dicembre 2013 l'Autorità di protezione di __________ ha rinunciato a proporre una duplica, riconfermando interamente il suo precedente allegato.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).\n2. Prima del 1° gennaio 2013 il riconoscimento della mercede era regolato dagli art. 416 vCC, 19 vLTut e 16-18 vRTut del diritto anteriore.\nL'art. 49 vLTut prevedeva che “tutori, curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.”\nPer l'art. 19 vLTut “i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dalla commissione tutoria (cpv. 2)”."}