In virtù di quanto sopra il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto e la richiesta di risarcimento dichiarata irricevibile. Tassa e spese sarebbero a carico della parte soccombente (art. 28 Lpamm). Viste le circostanze si rinuncia tuttavia eccezionalmente al loro prelievo. 8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo al questioni di valore. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. L'istanza di risarcimento danni è irricevibile. 3.