A titolo abbondanziale va detto che la presente decisione non dispensa comunque l'Autorità di protezione dal pronunciarsi sulle richieste fatte valere, in medesima data (8 ottobre 2013), in via cautelare, da RE 1 di attribuire a lei, in via esclusiva, l'autorità parentale e la custodia sui figli PI 1 e PI 2. Dagli atti risulta infatti che l'audizione delle parti, avvenuta in data 18 ottobre 2013 (assente ingiustificato il papà dei minori) – durante la quale la mamma ha completato le motivazioni per le quali si dovrebbe, a suo dire, procedere a revocare al padre l'autorità parentale e la custodia sui figli – non è stata seguita da alcuna decisione.