La richiesta di condannare l'Autorità di protezione ad un adeguato risarcimento – considerato per altro anche l'esito del gravame – si avvera d'acchito irricevibile. Pretese di risarcimento, da provare e quantificare, devono infatti semmai essere oggetto di un'azione ordinaria da sottoporre al giudice civile (CommFam Protection de l'adulte, Geiser, n. 34 ad art. 454 CC; v. anche RDAT I-1998 pag. 76, consid. 1 e 2) e non possono essere decise da questo giudice nell'ambito di un'impugnazione.