Ma anche questo motivo avrebbe potuto, se del caso, avere una valenza a procedere con urgenza all'adozione di misure di protezione se fosse stato reso noto all'Autorità di protezione prima che i bambini sparissero nel nulla. Ciò che non è stato il caso. Difettando il requisito dell'urgenza dei provvedimenti auspicati, il reclamo va di conseguenza respinto e la decisione 10 ottobre 2013 dell'Autorità di protezione merita di essere confermata. La richiesta di condannare l'Autorità di protezione ad un adeguato risarcimento – considerato per altro anche l'esito del gravame – si avvera d'acchito irricevibile.