Del resto, la reclamante non ha indicato nell'istanza alcun valido motivo per il quale l'Autorità di protezione avrebbe dovuto procedere già in via supercautelare all'attribuzione esclusiva a lei dell'autorità parentale e della custodia sui figli, limitandosi ad addurre, in sede di reclamo, il disagio manifestato dai figli alla curatrice – prima della loro partenza – di cui alla lettera trasmessa da quest'ultima il 28 settembre 2013 all'Autorità di protezione. Ma anche questo motivo avrebbe potuto, se del caso, avere una valenza a procedere con urgenza all'adozione di misure di protezione se fosse stato reso noto all'Autorità di protezione prima che i bambini sparissero nel nulla.