Di conseguenza non era palesemente dato il requisito dell'urgenza a norma dell'art. 445 cpv. 2 CC. Del resto, la reclamante non ha indicato nell'istanza alcun valido motivo per il quale l'Autorità di protezione avrebbe dovuto procedere già in via supercautelare all'attribuzione esclusiva a lei dell'autorità parentale e della custodia sui figli, limitandosi ad addurre, in sede di reclamo, il disagio manifestato dai figli alla curatrice – prima della loro partenza – di cui alla lettera trasmessa da quest'ultima il 28 settembre 2013 all'Autorità di protezione.