In specie la reclamante contesta la decisione 10 ottobre 2013 con la quale l'Autorità di protezione ha rifiutato di attribuirle – già in via supercautelare e inaudita parte – a titolo esclusivo l'autorità parentale e la custodia sui figli PI 1 e PI 2. RE 1 nella sua istanza dell'8/9 ottobre 2013 aveva addotto, quale unico motivo dell'urgenza delle auspicate misure supercautelari, il trasferimento all'estero di TERZ 1 e dei figli. Tuttavia, come per altro ammesso dalla stessa reclamante (cfr. reclamo pag. 1 verso il mezzo), a quel momento il trasferimento era già avvenuto da almeno tredici giorni (cfr.