Posto che il diritto di custodia si definisce come la competenza di determinare il luogo di residenza del figlio – vale a dire che il titolare del diritto di custodia ha il diritto di cambiare domicilio, anche se ciò potrebbe creare degli inconvenienti nell’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore – in concreto, secondo l'Autorità di protezione, il trasferimento all’estero non costituirebbe di principio un trasferimento illecito. 3. Con il proprio reclamo RE 1 ribadisce che il trasferimento di TERZ 1 con i figli PI 1 e PI 2 sarebbe a tutti gli effetti un trasferimento illecito. Postula un risarcimento danni per l’operato dell’autorità di prime cure.