In concreto al momento del trasferimento all’estero, la custodia era attribuita esclusivamente al padre. Posto che il diritto di custodia si definisce come la competenza di determinare il luogo di residenza del figlio – vale a dire che il titolare del diritto di custodia ha il diritto di cambiare domicilio, anche se ciò potrebbe creare degli inconvenienti nell’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore – in concreto, secondo l'Autorità di protezione, il trasferimento all’estero non costituirebbe di principio un trasferimento illecito. 3.