{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-232_2014-06-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116488&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f42b25b2d0df72647db6986d591d1d6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.232"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.06.2014 9.2013.232"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto del genitore che detiene la custodia di trasferire all'estero la residenza dei figli. Domanda supercautelare tendente all'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale e dell'affidamento di minori trasferiti all'estero"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:13", "Checksum": "b91e3cccda1138498c3df7238354fe8d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.06.2014 9.2013.232\nRegesto:\nDiritto del genitore che detiene la custodia di trasferire all'estero la residenza dei figli. Domanda supercautelare tendente all'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale e dell'affidamento di minori trasferiti all'estero\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nTERZ 1, d’ignota dimora |\n|\n|\nper quanto riguarda la custodia dei figli PI 1 e PI 2\nai quali è stata designata in qualità di curatrice educativa\nCURA 1 |\ngiudicando sul reclamo del 28 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Dalla relazione tra RE 1, cittadina __________ e TERZ 1, cittadino __________, sono nati PI 1 (2004, nato in __________) e PI 2 (2007, nata in __________). Nel 2008 la coppia si è trasferita con i figli a __________.\nB. A fine 2009 la relazione tra RE 1 e TERZ 1 si è conclusa.\nIl 23 febbraio 2010 TERZ 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), lamentando una situazione di disagio famigliare. Dopo aver sentito i genitori (udienza del 4 marzo 2010), con risoluzione del 5 marzo 2010 (n. 8980) la Commissione tutoria ha conferito mandato urgente all’Ufficio famiglie e minorenni per un’indagine socio-ambientale del nucleo famigliare, ordinando nel contempo che i minori continuassero ad abitare con entrambi genitori (tale risoluzione è stata confermata quale misura cautelare, cfr. risoluzione n. 9081 del 1° aprile 2010).\nCon risoluzione del 1° aprile 2010 (n. 9087) i figli sono stati provvisoriamente affidati alla custodia del padre TERZ 1.\nCon successiva risoluzione del 30 settembre 2010 (n. 9855), la Commissione tutoria ha affidato i minori alla cura e custodia del padre, mentre la madre RE 1 ne è stata privata. A seguito del cambiamento di domicilio dei minori la pratica è stata ripresa dalla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria).\nIl 29 settembre 2011 (ris. 2217) la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 e PI 2 una curatela educativa, designando per l’incarico CURA 1.\nC. Con e-mail del 26 settembre 2013 la curatrice CURA 1 segnalava all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – di avere il sospetto che TERZ 1 si fosse trasferito all’estero con i figli PI 1 e PI 2. Con scritto del 28 settembre 2013 la curatrice, oltre a segnalare di avere riscontrato un disagio nei bambini, ha informato l’autorità che TERZ 1 e i figli potrebbero trovarsi in __________, paese di provenienza dell'attuale compagna signora __________.\nD. Con istanza dell’8 ottobre 2013 – pervenuta all'Autorità di protezione l'8 ottobre 2013 – RE 1 ha postulato l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale e dell’affidamento dei figli e il loro collocamento presso il suo domicilio.\nCon istanza supercautelare di medesima data – ma pervenuta all'Autorità di protezione il 9 ottobre 2013 – RE 1 ha postulato l’immediata attribuzione esclusiva dell’autorità parentale e dell’affidamento dei figli e il loro collocamento presso il suo domicilio.\nE. Con decisione del 10 ottobre 2013 (n. 4904/2013) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare, rilevando che “la fattispecie non riveste imprescindibile urgenza, né risulta sufficientemente liquida”. L’autorità di prime cure ha in particolare indicato che il diritto di custodia di cui è titolare il padre conferisce il diritto di determinare la residenza dei figli.\nCon la medesima decisione ha convocato i genitori di PI 1 e PI 2 per la “discussione cautelare e di merito” per il 18 ottobre 2013.\nAll'udienza, tenutasi nel giorno indicato, è comparsa unicamente la signora RE 1, madre dei minori, accompagnata dal proprio patrocinatore. TERZ 1 non si è presentato, risultando per altro la convocazione (intimata mediante invio postale raccomandato) ritornata in quanto non ritirata. Durante la discussione RE 1 ha ribadito la propria richiesta di ottenere l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale e della custodia dei minori.\nF. Con reclamo del 28 ottobre 2013 RE 1 ha impugnato la soprammenzionata decisione 10 ottobre 2013, postulando anche in questa sede l’attribuzione esclusiva con effetto immediato dell’autorità parentale e dell’affidamento. La reclamante ha chiesto inoltre un risarcimento per i danni subiti a causa dell’operato dell’Autorità di protezione.\nG. Con osservazioni del 2 dicembre 2013 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo. TERZ 1, dal canto suo, non è stato invitato a presentare osservazioni essendo il suo luogo di dimora sconosciuto.\nConsiderato\nin diritto"}