Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2); l'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3); applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). Per l'istituzione di una curatela ai sensi degli art. 393-396 CC l'Autorità non è tenuta a richiedere una perizia, che va disposta solo se necessario, se si prevede l'adozione di una curatela che comporta una limitazione dei diritti civili a causa di una disabilità mentale o di una turba psichica (CommFam Protection de l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 14; DTF 140 III 97, cons. 4.2), nei casi di curatela generale (DTF 140 III 97, cons. 4.2 e 4.3)