la curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio (cpv. 3). Questo disposto prevede le condizioni materiali che consentono l'istituzione di una curatela. Vi sono tre cause alternative: la disabilità mentale, la turba psichica o un analogo stato di debolezza (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, ed. Schulthess, 2011, pagg. 190 no. 398). L’ampia nozione di "analogo stato di debolezza inerente alla sua persona" consente in particolare di proteggere le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica.